Indice Edificabilità Impianti Sportivi

Indice di Edificabilità e Impianti Sportivi | Cos’è e come funziona

Una delle prime fasi per la realizzazione di un impianto sportivo è la visita e l’analisi del terreno in cui si intende costruire, assicurandosi che il sito rispetti determinati requisiti normativi.

In effetti, la progettazione e la costruzione di un impianto sportivo non può prescindere dalla valutazione del sito in cui si intende realizzare l’opera

Tra le analisi effettuate vi è senza dubbio quella relativa all’indice di edificabilità, uno strumento particolarmente importante nell’ambito dell’impiantistica.

In quest’articolo analizzeremo nel dettaglio l’indice di edificabilità dalla sua definizione, il contesto normativo e l’applicazione nell’ambito dell’impiantistica sportiva

1. L’indice di Edificabilità

Cos’è? 

Introdotto negli anni Sessanta, l’indice di edificabilità è uno strumento che ci permette di calcolare quanto potrà essere grande l’impianto sportivo che andremo a costruire sul terreno scelto. 

Lo scopo dell’indice di edificabilità, noto anche come indice di fabbricabilità, è quello di regolare gli insediamenti sul territorio. In altre parole, l’indice tende a limitare la proliferazione di impianti.

Tipologie

È possibile distinguere due diverse tipologie di indice di edificabilità: 

  1. l’indice di edificabilità territoriale: l’indice territoriale fa riferimento ad un’ampia superficie da urbanizzare, comprensiva degli spazi pubblici destinati alle infrastrutture.
  2. l’indice di edificabilità fondiario: di contro, quello fondiario si riferisce ad un singolo lotto e definisce, in sintesi, quanto sia possibile costruire su uno specifico terreno.

2. Classificazione delle aree edificabili

In Italia il testo di riferimento per l’edificabilità è il Decreto Ministeriale del 2 Aprile 1968, n 1444, il quale regola i limiti di densità edilizia, di altezza e distanza dei fabbricati in base alle zone individuate. 

Per zone individuate si intendono le aree di carattere storico, artistico o di pregio ambientale, zone parzialmente edificate, zone industriali e anche zone ad uso agricolo o per gli impianti di interesse generale. 

Nello specifico, il testo distingue 6 aree edificabili in diverse categorie.

Le Categorie

 
  • A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 
  • B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 
  • C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); 
  • D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; 
  • E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); 
  • F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, tra i quali rientrano anche gli impianti sportivi. 

3. Indice di Edificabilità in base alle categorie

Infatti, in base alle categorie, ci sarà un differente indice di edificabilità, semplificando:

  1. la categoria A identifica i centri storici, dove difficilmente ci sarà possibilità di erigere nuove costruzioni e per la quale comunque in nessun caso si potrà superare l’indice di 5 m3/m2 ,
  2. le categorie B e C sono le zone edificabili a carattere residenziale, per le quali i limiti imposti vanno dai 5 ai 7 m3/m2  a seconda della densità di popolazione del Comune in cui è accatastato il lotto,
  3. la categoria D sono le zone destinate agli insediamenti industriali,
  4. la categoria E identifica le zone agricole, per cui è previsto un limite di densità fondiaria di 0,03 m3/m2 .

Gli impianti sportivi

Alla luce di quanto detto, gli impianti sportivi rientrano solitamente nella categoria F, tuttavia urge una precisazione: 

La costruzione di impianti sportivi, infatti, può rientrare anche in categorie differenti in base alle disposizioni regionali e/o comunali

A tal fine risulta necessario l’intervento di tecnici altamente specializzati in grado di definire la categoria di appartenenza e i conseguenti indici di edificabilità. 

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