Scia Antincendio Impianti sportivi

Scia Antincendio e Impianti Sportivi: Definizione, Categorie e Applicazione

Le procedure di prevenzione e controllo degli incendi sono state notevolmente semplificate con l’implementazione del DPR 151/2011, quest’ultimo ha sostituito la vecchia disciplina antincendio del 1998, la quale prevedeva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate allo stesso modo.

All’interno di questo contesto normativo si inseriscono diverse tipologie di impianto, tra cui le strutture dedite all’attività sportiva. Infatti, il testo n°151 del 2011, finalizzato alla prevenzione e al controllo degli incendi, è applicabile anche agli impianti sportivi

Alla luce di ciò, risulta necessario chiarire non solo le principali novità introdotte dal DPR ma anche il rapporto tra la scia antincendio e gli impianti sportivi

Scia Antincendio: Definizione

L’aspetto più importante del DPR 151/2011 è certamente l’introduzione della SCIA Antincendio, ma che cos’è? 

La SCIA Antincendio (segnalazione certificata inizio attività) rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività soggetta a CPI (certificato prevenzione incendi). 

Difatti, la presentazione SCIA  al comando dei Vigili del Fuoco, da parte del tecnico antincendio incaricato, ha lo scopo di provare che gli accorgimenti antincendio rispettano la normativa in termini di opere realizzate, materiali impiegati e impianti installati.

Scia Antincendio: Le Categorie

Parallelamente all’introduzione della SCIA, il DPR 151/2011 ha introdotto tre diverse categorie, le quali vengono distinte in base alle seguenti caratteristiche:

  • complessità del rischio (il settore in cui opera l’impresa, la dimensione dell’azienda, i materiali impiegati, ecc.)
  • dimensione dell’attività 
  • grado di complessità che caratterizza l’attività

Le categorie inserite all’interno del decreto sono distinte in:

  • Categoria A
  • Categoria B
  • Categoria C 

Ma quali sono le differenze?

CATEGORIA A

Alla Categoria A appartengono attività a basso rischio di incendio caratterizzate da un basso livello di complessità e definite da norme tecniche di riferimento.  

Per dare inizio a questo tipo di attività il regolamento prevede la presentazione di una SCIA commerciale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, a cui va allegato il progetto e l’asseverazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità dello stesso alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. 

Al momento della presentazione della SCIA antincendio, il Comando rilascia immediatamente la ricevuta che costituisce titolo autorizzativo. Nei 60 giorni successivi, i Vigili del Fuoco possono effettuare dei controlli a campione o per categoria di attività.

All’interno della Categoria A rientrano attività come:

  • scuole fino a 150 persone;
  • strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1.000 mq;
  • locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq;
  • alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
  • autorimesse fino a 1.000 mq;
  • edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri;
  • aziende e uffici fino a 500 persone presenti.

CATEGORIA B

Nella Categoria B rientrano le imprese contraddistinte da rischio incendio medio. Per l’avvio di un’attività di Categoria B è necessario seguire 3 Step

  1. Occorre, innanzitutto, chiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il parere di conformità presentando il progetto.
  2. Il Comando, entro 30 giorni, può chiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità.
  3. Infine, a lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata al SUAP tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.

All’interno di questa categoria rientrano:

  • locali di spettacolo, teatri, ecc.. fino a 200 persone;
  • alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
  • scuole da 150 a 300 persone;
  • strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
  • ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
  • locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
  • aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
  • edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.

CATEGORIA C

Alla Categoria C appartengono le attività ad alto rischio e con un’alta complessità tecnico-gestionale.  Per avviare questa tipologia di attività è necessario: 

  1. Chiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il parere di conformità presentando il progetto.
  2. Il Comando, entro 30 giorni, può chiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni si pronuncia sulla conformità.
  3. A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata al SUAP tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito, salvo poi subire i controlli a campione.

All’interno di questa categoria rientrano:

  • tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.Lgs. 42/2004.
  • teatri oltre le 100 persone;
  • alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
  • scuole oltre 300 persone;
  • strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
  • locali per il commercio, negozi, fiere oltre 1.500 mq;
  • aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
  • edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio.

Per quanto riguarda i controlli, per le attività in categoria A e B i controlli dei Vigili del Fuoco verranno fatti solo a campione, mentre per le attività di categoria C verranno fatti sistematicamente. Di conseguenza, solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il Certificato di prevenzione incendi.

Tenendo conto delle categorie, non ci resta che analizzare il rapporto tra Scia antincendio e impianti sportivi.

SCIA e Impianti Sportivi

Fin qui abbiamo analizzato le principali novità introdotte dal DPR 151/2011, tuttavia uno degli obiettivi principali di quest’analisi è valutare la relazione tra Scia antincendio e impianti sportivi

Gli impianti sportivi e le palestre in Italia, proprio come altre tipologie di impianto, devono attenersi ad una serie di norme di sicurezza antincendio. 

Infatti, anche gli impianti sportivi sono disciplinati dal DPR 1 151/2011 all’attività n. 65 dell’allegato, il quale recita che sono soggette alla normativa: 

Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadrati”.

Più nello specifico, il DPR del 1° Agosto 2011 n.151 divide l’attività 65 in due categorie

  • La categoria B (fino a 200 persone) 
  • La categoria C (oltre le 200 persone) 

Di conseguenza, gli impianti sportivi rientrano all’interno della Categoria B fino a 200 persone e nella Categoria C quando si va oltre tale numero

Tuttavia, lo stesso decreto esclude le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Conclusioni

Questa disamina ci ha permesso di comprendere le parti principali del DPR 151 del 2011,  ma ci ha permesso anche di addentrarci nel dettaglio delle categorie e di come gli impianti sportivi si posizionino all’interno delle stesse. 

Tuttavia, sembra chiaro che la complessità delle procedure rende inevitabile l’intervento di figure professionali adeguate per il loro adempimento, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività.  È per questo che il gruppo Geis si fa carico di queste attività, affiancando il cliente in ogni fase del progetto

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